Sez. 4, Sentenza n. 16647 del 23/03/2016 Cc. (dep. 21/04/2016) Rv. 266525 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE | Art. 186 comma 2, lett. c) cod. strada. - Appartenenza del veicolo a persona estranea al reato - Qualificazione quale circostanza aggravante - Esclusione - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'appartenenza del veicolo a persona estranea non può qualificarsi quale circostanza aggravante del reato, atteso che tale evenienza non determina alcun effetto sul piano penalistico della fattispecie, ma assume rilievo esclusivamente rispetto alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero alla esclusione della confisca del mezzo, avente anche essa natura di sanzione amministrativa accessoria. (La Corte, in applicazione del suddetto principio, ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di condanna che applicava il raddoppio della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida sebbene fosse stata contestata, quale circostanza aggravante, l'appartenenza a terzi del veicolo).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)