Sez. U, Sentenza n. 46624 del 29/10/2015 Cc. (dep. 24/11/2015) Rv. 265024 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Appartenenza del veicolo a persona estranea al reato - Raddoppio della durata della sospensione - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
Al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all'art. 186, comma secondo, lett.c) cod. strada nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Strada art. 186 com. 7, Cod. Strada art. 187 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)