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Sez. L, Sentenza n. 3920 del 29/06/1982 (Rv. 421867 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - ADDETTI ALLE MACCHINE, APPARECCHI O IMPIANTI PERICOLOSI - TUTELA ASSICURATIVA - ESTENSIONE A TUTTI GLI UTENTI E NON SOLTANTO AI PREPOSTI AL FUNZIONAMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421867-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - ADDETTI ALLE MACCHINE, APPARECCHI O IMPIANTI PERICOLOSI - TUTELA ASSICURATIVA - ESTENSIONE A TUTTI GLI UTENTI E NON SOLTANTO AI PREPOSTI AL FUNZIONAMENTO - AMMISSIBILITÀ.*

Poiché a norma dell'art. 1 comma quarto, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 "sono considerati come addetti alle macchine, o impianti, tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza o per effetto delle quali sono esposti al pericolo d'infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti "suddetti", la tutela assicurativa non va limitata soltanto a quei dipendenti che si occupano del funzionamento delle macchine, ma va estesa a coloro che della macchina si servono, anche se questa sia fornita di particolari congegni che ne assicurano il funzionamento, dal momento che il rischio non è escluso per coloro che, nell'espletamento delle proprie funzioni, debbono servirsi e quindi venire a contatto con le macchine od apparecchi considerati dalla legge. (Conf 1181/79, mass n 397400).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)