Sez. L, Sentenza n. 1181 del 23/02/1979 (Rv. 397400 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - DIPENDENTI ADDETTI AL FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE - TUTELA ASSICURATIVA - OBBLIGATORIETA - DIPENDENTI ADDETTI ALL'UTILIZZAZIONE DELLE MACCHINE FORNITE DI CONGEGNI ASSICURANTI IL LORO FUNZIONAMENTO - ESTENSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AD UN CENTRO ELETTRONICO E AD UN CENTRALINO TELEFONICO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - DIPENDENTI ADDETTI AL FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE - TUTELA ASSICURATIVA - OBBLIGATORIETA - DIPENDENTI ADDETTI ALL'UTILIZZAZIONE DELLE MACCHINE FORNITE DI CONGEGNI ASSICURANTI IL LORO FUNZIONAMENTO - ESTENSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AD UN CENTRO ELETTRONICO E AD UN CENTRALINO TELEFONICO.*
Poiche a norma dell'art 1, comma quarto, DPR 30 giugno 1965 n 1124 "sono considerati come addetti alle macchine, o impianti, tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza o per effetto delle quali sono esposti al pericolo d'infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti", la tutela assicurativa non va limitata soltanto a quei dipendenti che si occupano del funzionamento delle macchine, ma va estesa a coloro che della macchina si servono, anche se questa sia fornita di particolari congegni che ne assicurano il funzionamento, dal momento che il rischio non e escluso per coloro che, nell'espletamento delle proprie funzioni, debbono servirsi e quindi venire a contatto con le macchine od apparecchi considerati dalla legge. (applicazione del principio circa l'Obbligo assicurativo antinfortunistico per il personale addetto ad un centro elettronico e ad un centralino telefonico).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)