Sez. 3, Sentenza n. 12654 del 11/12/1995 (Rv. 495007 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PARCELLA DELLE SPESE E PRESTAZIONI | Di un avvocato o procuratore - Tardivo deposito del parere del Consiglio dell'Ordine - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Produzione al momento dell'assegnazione della causa in decisione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PARCELLA DELLE SPESE E PRESTAZIONI
Nel procedimento monitorio, ove il credito fatto valere riguardi i compensi professionali di avvocato o procuratore, il tardivo deposito del parere del Consiglio dell'Ordine non viola il principio del contraddittorio essendo necessario tale documento soltanto per la domanda al giudice (e non alla controparte) di attribuzione degli onorari in misura superiore al massimo tabellare, sicché la sua produzione in giudizio può avvenire anche al momento dell'assegnazione della causa in decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)