Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 03/06/1982 (Rv. 421367 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - EFFETTI - RESPONSABILITÀ DELL'APPARENTE RAPPRESENTATO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - EFFETTI - RESPONSABILITÀ DELL'APPARENTE RAPPRESENTATO - CONDIZIONI.*
In tema di rappresentanza senza potere, il principio dell'apparenza del diritto comporta la responsabilità dell'apparente rappresentato, ove questi abbia posto (o contribuito a porre) in essere una situazione tale da giustificare nel terzo l'incolpevole affidamento di trattare con persona munita di potere rappresentativo. Ai fini dell'applicazione di tale principio, colui che ha trattato con il falsus procurator non cessa di essere "terzo" per il semplice fatto di intrattenere rapporti giuridici ad altro titolo con l'apparente mandante, pur essendo tale circostanza apprezzabile sotto il profilo soggettivo, come indizio idoneo ad escludere la buona fede del terzo, che, in quanto in rapporti con l'apparente mandante, potrebbe conoscerne gli effettivi rappresentanti. (V 1447/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 1398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)