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Sez. 1, Sentenza n. 2121 del 27/05/1975 (Rv. 375867 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA SIMULAZIONE DI UN TRASFERIMENTO - CORRELATIVA CONTROVERSIA RELATIVA AL DIRITTO DELL'AVENTE CAUSA DELL'ACQUIRENTE - CAUSA DIPENDENTE - CONFIGURABILITA - DISCIPLINA DELLE CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU PARTI - NOTIFICAZIONE AD UNA SOLA PARTE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI.*
Stato
decisa il 1975-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375867-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA SIMULAZIONE DI UN TRASFERIMENTO - CORRELATIVA CONTROVERSIA RELATIVA AL DIRITTO DELL'AVENTE CAUSA DELL'ACQUIRENTE - CAUSA DIPENDENTE - CONFIGURABILITA - DISCIPLINA DELLE CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIU PARTI - NOTIFICAZIONE AD UNA SOLA PARTE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI.*

Ove, nel medesimo giudizio, si controverta sulla simulazione o meno di un trasferimento di beni e sul diritto sui beni stessi da parte dell'avente causa dell'acquirente, in presenza di tutti i soggetti dei due rapporti, ricorre un'ipotesi di dipendenza di cause in senso sostanziale, perche la validita del secondo trasferimento e condizionata all'esclusione della simulazione del primo. In tale situazione, le cause sono soggette alla stessa disciplina prevista per quelle inscindibili (art 331 cod proc civ), con la conseguenza che la notificazione della sentenza, nei confronti di una soltanto delle parti, vale a far decorrere, sia per il notificante che per il notificato, il termine di impugnazione nei confronti di tutte le altre parti, per l'inderogabile necessita che la sentenza passi in giudicato in un unico momento rispetto a tutti i soggetti del rapporto processuale. (Conf 586/73, mass n 362666).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)