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Sez. 2, Sentenza n. 586 del 05/03/1973 (Rv. 362666 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - AD ISTANZA DI UNA PARTE - DECORRENZA DEL TERMINE - PER TUTTE LE PARTI.*
Stato
decisa il 1973-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362666-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - AD ISTANZA DI UNA PARTE - DECORRENZA DEL TERMINE - PER TUTTE LE PARTI.*

Nei processi con piu parti, qualora la lite verta su un unico rapporto sostanziale e si tratti di cause inscindibili, la notificazione della sentenza ad istanza di una sola delle parti vale a fare decorrere, non solo per il notificante ma anche per il notificato, il termine di impugnazione nei confronti di tutte le altre parti, per la imprescindibile necessita che la sentenza passi in giudicato in un unico momento rispetto a tutti i soggetti del rapporto processuale. (Conf 92/72, mass n 355797; 2325/70, mass n 348521; 2153/70).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)