Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3047 del 01/02/2022 (Rv. 664068 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE | Controversia sulla proprietà di un terreno che si contesti faccia parte dell'alveo di un corso d'acqua pubblico - Competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche - Sussistenza.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE
Quando si controverta della proprietà di un terreno che si contesti faccia parte dell'alveo di un corso d'acqua pubblico e insorga la necessità di accertare l'appartenenza del suddetto bene al demanio idrico, sia pure con riferimento al passato (nella specie, era in discussione la portata dell'alveo del fiume Brembo, al fine di stabilire quella della sua roggia cd. Brembino, del cui alveo abbandonato si controverteva, attesa la discrepanza tra le mappe catastali), la decisione sulla questione spetta al Tribunale delle acque pubbliche, cui deve essere rimessa la causa, atteso che l'inderogabile competenza per materia del suddetto tribunale si giustifica in relazione al carattere eminentemente tecnico delle questioni e sussiste anche quando queste siano proposte "incidenter tantum" in via di azione o di eccezione.
Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)