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Sez. 2, Ordinanza n. 11348 del 21/07/2003 (Rv. 565320 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE | Controversia sulla proprietà di un terreno che si contesti faccia parte dell'alveo di un corso d'acqua pubblico - Proposta davanti al tribunale ordinario - Competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche - Estensione all'intera causa - Sospensione, per pregiudizialità, del giudizio davanti al tribunale ordinario - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565320-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE

Qualora davanti al tribunale ordinario si controverta, tra privato e p.a., della proprietà di un terreno, che si contesti costituisca l'alveo di un corso d'acqua, va rimessa al tribunale regionale delle acque pubbliche - competente per materia, ai sensi dell'art. 140, lett. b, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in ordine alle "controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde" - l'intera causa nella quale vengono in rilievo tali limiti, con la conseguenza che non può disporsi la sospensione del giudizio pendente davanti al tribunale ordinario in attesa della definizione, davanti al tribunale delle acque, della sola questione pregiudiziale relativa ai limiti dell'alveo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)