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Sez. L, Sentenza n. 1904 del 09/03/1996 (Rv. 496233 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Contributi dovuti in via integrativa dal professionista nel sistema vigente prima della riforma introdotta dalla legge n. 576 del 1980 - Determinazione - Criteri - Interessi corrispettivi a carico del professionista - Decorrenza.
Stato
decisa il 1996-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496233-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

Nel sistema vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980 n. 576 (avente ad oggetto la riforma del sistema previdenziale forense), sui contributi dovuti, in via integrativa, dal professionista alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori - contributi il cui ammontare veniva determinato d'ufficio dalla Cassa stessa dopo aver accertato, sulla base delle informazioni sul reddito dei professionisti fornite dagli uffici distrettuali delle imposte (sotto forma di annotazioni su appositi elenchi dei redditi accertati in via provvisoria o definitiva ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno in corso), e che diventavano poi liquidi con la pubblicazione dei ruoli ed esigibili nel termine posto dalla pubblicazione - sono dovuti interessi corrispettivi solo a partire da tale termine, non potendosi configurare, nell'ambito di tale sistema, oneri di collaborazione, da parte degli iscritti, ai fini del suddetto accertamento, ma solo adempimenti concernenti finalità diverse o comunque prodromiche rispetto ad esso, in quanto previsti unicamente per documentare la persistenza e la continuità dell'esercizio professionale, quale presupposto per la successiva tassazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)