Sez. L, Sentenza n. 1018 del 04/02/1997 (Rv. 502162 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Redditi maturati dal professionista nel vigore della disciplina dell'imposta di ricchezza mobile - Percezione di tali redditi nel vigore del nuovo regime dell'I.R.P.E.F. - Diritto alla riliquidazione della pensione per gli anni di maturazione dei redditi - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In tema di previdenza forense, la legge 22 luglio 1975, n. 319 (recante modifiche delle norme riguardanti il sistema della previdenza forense) richiamata dall'art. 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (dalla quale il detto sistema è stato interamente riformato) nel riferirsi (attraverso il richiamo, quanto alle misure e modalità del contributo dovuto dall'iscritto, alla tabella A allegata alla stessa legge) al reddito professionale imponibile accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ha riguardo all'imposta disciplinata dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, istitutivo dell'I.R.P.E.F. e non alla previgente imposta di ricchezza mobile; pertanto, considerato che a norma dell'art. 1 del menzionato d.P.R. n. 597 del 1973, presupposto dell'imposta è il possesso di redditi di qualsiasi fonte, al professionista il quale in un periodo successivo alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dell'I.R.P.E.F. abbia percepito un reddito afferente prestazioni professionali rese anteriormente alla detta data, deve negarsi il diritto alla riliquidazione della pensione mediante ricalcolo di tali redditi, in relazione al periodo di maturazione degli stessi, ai quali faceva riferimento l'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 (modificativo dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 289) ai fini del calcolo del contributo obbligatorio annuo dovuto dal professionista alla Cassa.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 1 CORTE COST., Legge 02/07/1975 num. 319 art. 7 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)