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Sez. 1, Sentenza n. 10367 del 24/06/1985 Ud. (dep. 07/11/1985) Rv. 170980 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICHE QUANTITÀ - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE IN TEMA DI DI EROINA.*
Stato
decisa il 1985-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170980-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICHE QUANTITÀ - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE IN TEMA DI DI EROINA.*

In materia di detenzione di sostanze stupefacenti, il criterio di definizione di modica quantità è unico, sia in riferimento all'art. 72 che in relazione all'art. 80 della legge n. 685 del 1975. Questo criterio va individuato nel quantitativo di sostanza che, pur variando a seconda del tipo e della qualità della droga, in funzione della sua tossicità, può essere assunta da un solo e normale tossicodipendente, non abbisognevole di dosi particolarmente con esclusione di un quantitativo costituente scorta. Ne consegue che quanto più la sostanza è tossica - come lo è l'eroina in misura cospicua - tanto più piccola diviene la modica quantità. (fattispecie di detenzione di gr. 20 di eroina) (V mass n 145865; (V mass n 135347).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)