Sez. 6, Sentenza n. 10490 del 20/06/1987 Ud. (dep. 08/10/1987) Rv. 176814 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE.*
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini della valutazione della "modica quantità", la dose non deve essere solo di quantitativo minimo od esiguo, tale da non superare quella necessaria per l'uso di qualche giorno e per una sola persona, ma deve essere costituita dall'eccipiente e dalla sostanza pura, la quale deve consentire una dose commerciale con normale effetto stupefacente, a nulla rilevando che si tratti di droga cosiddetta tagliata. (V mass n 170638; (V mass n 170980).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)