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Sez. U, Sentenza n. 4510 del 05/07/1983 (Rv. 429385 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO - IN SEDE GIURISDIZIONALE - DECISIONI - NOTIFICAZIONE - NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DIVERSI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - DIRETTAMENTE ALLA CONTROPARTE - AI SENSI DELL'ART. 87 R.D. N. 642 DEL 1907 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429385-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO - IN SEDE GIURISDIZIONALE - DECISIONI - NOTIFICAZIONE - NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DIVERSI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - DIRETTAMENTE ALLA CONTROPARTE - AI SENSI DELL'ART. 87 R.D. N. 642 DEL 1907 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La notificazione delle decisioni del consiglio di stato, nei confronti di soggetti diversi dalle amministrazioni dello stato, ed anche al fine del decorso del termine breve per la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è disciplinata non dalle norme del codice di rito, ma dal disposto dell'art. 87 del R.d. 17 agosto 1907 n. 642 (regolamento per la procedura dinanzi al consiglio di stato in Sede giurisdizionale), e, pertanto, va effettuata direttamente alla controparte. Tale principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, tenuto conto che il difforme trattamento rispetto alle amministrazioni dello stato, nei confronti delle quali, ai sensi della speciale previsione dell'art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260, quella notificazione deve essere effettuata presso gli uffici dell'Avvocatura dello stato, trova giustificazione nell'obiettiva diversità delle rispettive situazioni, e che inoltre il principio medesimo non interferisce sul diritto di difesa, né sulla esperibilità e sulle modalità del suddetto ricorso alle Sezioni Unite, investendo un atto del procedimento davanti al giudice amministrativo che precede tale impugnazione. (V 5687/79, mass n 402284; (V 1357/79, mass n 397644).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 8, Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 10, Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 87, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)