diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5687 del 02/11/1979 (Rv. 402284 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO - RILEVANZA - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA PRESSO L'AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402284-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO - RILEVANZA - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA PRESSO L'AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA.*

Dopo l'emanazione della legge 25 marzo 1958, n 260, che ha sostituito il primo comma dell'art 11 del RD 30 ottobre 1933, n 1611, sulla rappresentanza in giudizio dello stato, il termine per proporre ricorso in Cassazione contro le decisioni del consiglio di stato decorre dalla notificazione delle decisioni medesime presso l'ufficio dell'Avvocatura dello stato nel cui distretto ha Sede l'autorita giudiziaria innanzi alla quale e portata la causa, nella persona del ministro competente, e non gia dalla notificazione effettuata direttamente presso l'amministrazione, ancorche costituita tramite l'Avvocatura dello stato, dovendo ritenersi derogata la disciplina contenuta negli artt 7 e 87 del RD 17 agosto 1907, n 642, e nell'art 36 del RD 26 giugno 1924, n 1054.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 7, Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 87, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 36 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)