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Sez. 5, Sentenza n. 537 del 15/03/1967 Ud. (dep. 06/06/1967) Rv. 104487 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - IN ATTESTATI - NOZIONE - DIFFERENZA DAI CERTIFICATI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1967-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104487-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - IN ATTESTATI - NOZIONE - DIFFERENZA DAI CERTIFICATI - FATTISPECIE.*

Costituisce attestato - e non certificato - il documento del pubblico ufficiale che riferisce il contenuto di altri Atti, dovendosi considerare tale ogni atto derivativo che trovi forza probante non solo nella garanzia di verita insita in tutti i pubblici documenti, ma particolarmente negli Atti ai quale esplicitamente o implicitamente si riferisce. (nella specie un sindaco, in un documento rilasciato ad un privato, "assunte le debite informazioni ed esaminati gli Atti di ufficio" aveva certificato che taluno aveva prestato servizio alle dipendenze del comune in una precisata qualita per un determinato periodo riportando la qualifica di "ottimo").*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 478, Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)