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Sez. 4, Sentenza n. 31843 del 17/05/2023 Ud. (dep. 24/07/2023) Rv. 285065 - 02

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Particolare tenuità del fatto - Esclusione - Motivazione sulle concrete modalità del fatto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285065-02

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non corretta la motivazione che escludeva la particolare tenuità del fatto in base alla sola sussistenza dell'aggravante dell'aver commesso il reato dopo le ore 22 e prima delle ore 7).

Cod. Strada art. 186 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)