diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 24291 del 25/06/2025 Ud. (dep. 01/07/2025) Rv. 288456-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada - Causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288456-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE

In tema di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica derivante da uso di stupefacenti, sono rilevanti, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, le ragioni per le quali, all'atto del controllo, gli organi deputati alla sua effettuazione rilevano che il conducente denota una condizione di alterazione correlata all'assunzione di dette sostanze. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso l'applicazione della esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che il rifiuto di sottoporsi all'accertamento era stato opposto dal conducente di un vettura al cui interno si percepiva forte odore di marijuana ed erano stati, altresì, rinvenuti uno "spinello" già confezionato e un involucro contenente cinque grammi della stessa sostanza).

Cod. Strada art. 187 com. 8, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)