Sez. 3, Sentenza n. 6068 del 16/10/1986 (Rv. 448391 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE - LETTERA RACCOMANDATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - EQUIPOLLENTI - SUFFICIENZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE - LETTERA RACCOMANDATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - EQUIPOLLENTI - SUFFICIENZA.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'Onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969 di richiedere il risarcimento all'assicuratore entro il termine da tale norma previsto, non è rigidamente vincolato, circa la comunicazione di tale richiesta, alla Forma normativamente prevista, essendo ammissibili Atti equipollenti idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito dalla norma citata di evitare premature e dispendiose domande giudiziali, come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti o siano state condotte trattative per la liquidazione del danno e risulta rispettato il termine predetto. (Conf 277/82, mass n 417979; (Conf 2941/80, mass n 406681).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)