Sez. 3, Sentenza n. 2941 del 05/05/1980 (Rv. 406681 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PROPONIBILITA - PRESUPPOSTI - PREVIA RICHIESTA DI RISARCIMENTO - FORME EQUIPOLLENTI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PROPONIBILITA - PRESUPPOSTI - PREVIA RICHIESTA DI RISARCIMENTO - FORME EQUIPOLLENTI.*
La disposizione di cui all'art 22, legge 24 dicembre 1969, n 990, sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che subordina l'Esercizio dell'Azione di risarcimento del danno al decorso di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento rivolta, tramite lettera raccomandata, all'assicuratore, e stata posta dal legislatore per l'evidente scopo di consentire allo stesso assicuratore di valutare l'opportunita di pervenire ad un accordo con il danneggiato, onde evitare premature domande giudiziali, con il conseguente dispendio di ulteriori somme ed il necessario intervento dell'autorita giudiziaria. Tale scopo, pero, e egualmente soddisfatto da Atti equipollenti, come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti e siano poi state condotte trattative di liquidazione del danno e risulti, comunque, rispettato il termine di sessanta giorni prima dell'Esercizio dell'Azione di risarcimento. (V 904/79, mass n 397060; (V 3855/78, mass n 393422).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)