Sez. 1, Sentenza n. 12029 del 11/11/1991 (Rv. 474585 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - In genere | Coniuge divorziato - Pretese inerenti alla pensione di reversibilità - Controversia successiva alla entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - Competenza per materia del tribunale e rito camerale previsti dall'art. 9 quinto comma della legge n. 898 del 1970 - Applicabilità.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - In genere
La competenza per materia del tribunale ed il rito camerale, previsti dall'art. 9 quinto comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898 su tutte le pretese del coniuge divorziato inerenti alla pensione di reversibilità, sono rimasti fermi nella nuova disciplina del divorzio di cui alla legge 6 marzo 1987 n. 74, non rilevando che quest'ultima, riformulando con l'art. 13 le disposizioni del citato art. 9, contempli esplicitamente detta competenza solo con riferimento all'ipotesi dell'attribuzione di una quota di quella pensione (in presenza del coniuge superstite) senza riproporre tale regola per il caso in cui sia reclamato l'intero trattamento di reversibilità (in assenza di un coniuge superstite).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)