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Sez. 1, Sentenza n. 3037 del 02/03/2001 (Rv. 544336 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - IN GENERE | Coniuge divorziato - Pretese inerenti alla ripartizione della pensione di reversibilità - Controversie successive alla novella n. 74 del 1987 - Rito camerale - Adozione - Legittimità.
Stato
decisa il 2001-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544336-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - IN GENERE

L'adozione del rito camerale per i procedimenti relativi a tutte le pretese del coniuge divorziato aventi ad oggetto la pensione di reversibilità trova applicazione anche dopo la novella n. 74 del 1987 (per effetto della quale è stato soppresso l'ultimo comma dell'art. 9 della legge 898/1970, secondo il quale, nei procedimenti "de quibus", il tribunale "provvede in camera di consiglio"), non rilevando che quest'ultima, riformulando con l'art. 13 le disposizioni del citato art. 9 legge 898/70, contempli esplicitamente l'adozione del rito predetto solo con riferimento alla revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle riguardanti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6 stessa legge.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)