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Sez. 1 - , Ordinanza n. 28565 del 18/10/2021 (Rv. 662856 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Controricorrente - Eccezioni - Vizio di notifica che ha impedito la partecipazione nei gradi di merito – Mancata deduzione di alcuna lesione al diritto di difesa – Conseguenze – Fondamento – Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662856-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

In tema di giudizio in cassazione, ove il controricorrente eccepisca un vizio di notifica che gli abbia impedito di partecipare alle fasi di merito del processo, comunque definite con esito a lui favorevole, la mancata prospettazione di una concreta lesione del diritto di difesa, conseguente

al vizio denunciato, esclude la necessità della rimessione della causa al primo giudice, assumendo preminente rilievo il principio di effettività nella valutazione della compromissione del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione con la quale il controricorrente, vincitore e contumace nei precedenti gradi del processo, aveva chiesto la definizione del giudizio di cassazione con una pronuncia in rito meramente accertativa del vizio della notifica).

Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)