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Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE | Provvedimento straniero di adozione piena di un minore - Riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 l. n. 218 del 1995 - Genitori adottanti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Azione promossa da uno solo di essi - Intervento dell'altro nel giudizio di legittimità - Adesione piena alle difese del primo - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660971-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE

Nel giudizio volto ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 della l. n. 218 del 1995 del provvedimento straniero di adozione piena di un minore, gli adottanti sono litisconsorti necessari, poiché l'atto reca l'inscindibile riconoscimento dello "status" genitoriale di entrambi; tuttavia, ove l'azione sia esperita da uno solo di essi, ma l'altro intervenga volontariamente nel giudizio di cassazione e aderisca in pieno alle difese del primo, consentendo di verificare l'assenza di alcun pregiudizio alle facoltà processuali delle parti, il giudice di legittimità non può rilevare il difetto del contraddittorio, né procedere alla rimessione della causa davanti al giudice di merito, ma è chiamato ad esaminare il ricorso e a deciderlo, dovendo dare preminenza al principio di effettività nel valutare l'esercizio e la lesione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)