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Sez. L, Sentenza n. 15772 del 14/12/2000 (Rv. 542632 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - IN GENERE | Azienda di trasporto pubblico - Potere risolutorio - Esercizio - Lavoratori inidonei alle mansioni - Ambito di applicazione "ex" legge n. 270 del 1988 - Adibizione a mansioni equivalenti o superiori - Condizione ostativa - Ordine scritto del direttore - Mancanza - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2000-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542632-01

TRASPORTI - PUBBLICI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 3 legge 12 luglio 1988 n. 270 (nella portata risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità resa dalla Corte Cost. con sentenza n. 60 del 1991 e della sentenza interpretativa n. 179 del 1993), il potere risolutorio dell'azienda di pubblico trasporto non è esercitabile nei confronti di un lavoratore dichiarato inidoneo (entro il 20 giugno 1986) alle mansioni proprie della qualifica di provenienza ma successivamente adibito a mansioni equivalenti o superiori, e ai fini in esame non è necessario il provvedimento scritto del direttore dell'azienda ai sensi dell'art. 18 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/08/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)