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Sez. L, Sentenza n. 12096 del 23/05/2006 (Rv. 590251 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Azienda di trasporto pubblico - Potere risolutorio - Esercizio - Lavoratori inidonei alle mansioni - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 2006-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590251-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 3 legge 12 luglio 1988 n. 270 (nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità resa dalla Corte Cost. con sentenza n. 60 del 1991 e di quella interpretativa n. 179 del 1993), il potere risolutorio dell'azienda di pubblico trasporto non è esercitabile nei confronti di un lavoratore dichiarato inidoneo (entro il 20 giugno 1986) alle mansioni proprie della qualifica di provenienza ma successivamente adibito a mansioni equivalenti o superiori e di chi abbia recuperato l'originaria capacità di lavoro, mentre può essere legittimamente esercitato nei confronti di un lavoratore che, dichiarato inidoneo alle mansioni della qualifica di provenienza, sia stato adibito a mansioni inferiori

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)