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Sez. 1, Sentenza n. 43786 del 10/11/2011 Cc. (dep. 25/11/2011) Rv. 250996 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Richiesta avanzata da soggetto in stato di libertà per espiazione della pena - Inammissibilità - Richiesta avanzata da soggetto in stato di libertà a seguito di sospensione dell'esecuzione della pena - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2011-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250996-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'istanza di liberazione anticipata è ammissibile quando lo stato di libertà dell'interessato derivi da un provvedimento che abbia disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, sia pure in via provvisoria, mentre è inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia interamente espiata ed il condannato, ormai libero per il titolo esecutivo in questione, intenda imputare il beneficio ad altri fini.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)