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Sez. 1, Sentenza n. 1110 del 23/02/1998 Cc. (dep. 14/03/1998) Rv. 210024 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Condizioni - Stato detentivo dell'istante - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210024-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il principio secondo cui il beneficio della liberaZione anticipata presuppone, come condizione necessaria per la sua applicazione, uno stato di detenzione in atto, non va inteso con valore assoluto e generalizzato, ma vale esclusivamente con riguardo ai casi nei quali il condannato abbia espiato interamente la pena e intenda imputare tale beneficio ad altri fini. Pertanto, è ammissibile la richiesta del beneficio della liberazione anticipata avanzata da un condannato il quale, dopo aver trascorso un notevole periodo in stato di custodia cautelare ed essendo stato scarcerato, non abbia ancora iniziato l'esecuzione della pena residua.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)