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Sez. 5, Sentenza n. 15042 del 18/01/2011 Ud. (dep. 13/04/2011) Rv. 250166 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Rinnovazione del dibattimento - Ammissione di nuove prove anche d'ufficio - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250166-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Nel giudizio di rinvio le nuove prove (nella specie concernenti elementi emersi a seguito della attività integrativa di indagine del P.M.), non possono considerarsi veicolate secondo il meccanismo di cui all'art. 586, comma quarto, cod. proc. pen. (deposito di motivi nuovi) ma ai sensi dell'art. 627, comma secondo, che non costituisce norma derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., ben potendo il giudice di appello, in sede di rinvio, procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)