Sez. 1, Sentenza n. 28225 del 09/05/2014 Ud. (dep. 01/07/2014) Rv. 260939 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Obbligatorietà - Esclusione - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Il giudice di rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne fanno richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come prescrive l'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)