Sez. 4, Sentenza n. 16553 del 26/01/2011 Cc. (dep. 27/04/2011) Rv. 250310 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE | Avviso della facoltà di nomina di un difensore - Momento in cui spetta.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE
L'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia deve essere dato dalla P.G. operante al soggetto che sta per essere sottoposto all'alcooltest nel momento in cui si procede all'atto, e non quando siano precedentemente svolte le attività ad esso propedeutiche. (Fattispecie nella quale il ricorrente lamentava che l'avviso in oggetto non gli fosse stato dato contestualmente alla richiesta di consenso all'alcooltest, e che, pertanto, gli fosse stato precluso di avvalersi della difesa tecnica onde determinarsi sulla scelta a lui più conveniente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)