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Sez. U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015 Ud. (dep. 05/02/2015) Rv. 263025 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamenti preliminari all'effettuazione dell'alcoltest - Avviso della facoltà di nominare un difensore - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263025-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di disciplina della circolazione stradale, la polizia giudiziaria non ha l'obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall'art. 186, comma terzo, cod. strada, in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all'art. 354 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)