Sez. U, Sentenza n. 11586 del 02/05/2019 (Rv. 653789 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Iscrizione nel registro degli indagati – Obbligo – Sussistenza – Inadempimento – Illecito disciplinare di cui alla lett. g) dell’art. 2 d. lgs. n. 109 del 2006 - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, integra la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d. lgs. n. 109 del 2006, l'inadempimento da parte del P.M. dell'obbligo di procedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato, previsto dall'art. 335 c.p.p., obbligo che, tuttavia, si configura in presenza non già di un generico e personale sospetto, bensì dell'acquisizione di una notizia idonea, sotto il profilo oggettivo, a configurare un fatto come sussumibile in una determinata fattispecie di reato. (Nella specie, relativa alla condotta di un P.M. che, nella richiesta di concessione di misura cautelare, aveva trascritto alcune intercettazioni telefoniche nelle quali gli interlocutori indicavano il questore come colui che proteggeva uno degli indagati, senza contestualmente procedere all'iscrizione del questore medesimo nel registro delle notizie di reato, la S.C. ha cassato la sentenza del C.S.M., che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, rilevando che non era stato stato indicato in motivazione alcun elemento sintomatico di un'ipotesi di reato sufficientemente circostanziata, al di là delle generiche affermazioni risultanti dalle intercettazioni).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)