Sez. U, Sentenza n. 20936 del 12/10/2011 (Rv. 618833 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Iscrizione nel registro degli indagati - Omissione o ritardo - Illecito disciplinare di cui alla lett. g.) dell'art. 2 del d.lgs n. 109 del 2006 - Configurabilità - Sussistenza degli elementi per procedere ad iscrizione - Valutazione di merito incensurabile in Cassazione - Configurabilità - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, integra la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 il comportamento del P.M. che non proceda all'iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato, previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., della persona a cui il reato sia attribuito, trattandosi di adempimento per il quale non sussiste alcun margine di discrezionalità. Costituisce poi apprezzamento di merito, insindacabile in Cassazione ove sorretto da motivazione congrua, stabilire se gli elementi raccolti in sede di indagine siano o meno sufficienti ad imporre l'iscrizione del nominativo della persona, oggetto dell'indagine, nel registro medesimo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura che aveva condannato un P.M. per non avere iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. una persona chiamata in correità da un collaboratore di giustizia e denunciata - insieme ad altre, tutte regolarmente iscritte - per varie ipotesi di reato in esito ad un'informativa della polizia giudiziaria).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)