Sez. 2, Sentenza n. 1032 del 19/02/1981 (Rv. 411569 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - COPIA NOTIFICATA - SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE - MANCANZA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - COPIA NOTIFICATA - SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE - MANCANZA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Non e inammissibile il ricorso per Cassazione, qualora nella copia notificata alla parte manchi la sottoscrizione del difensore, purche nella copia stessa sia data notizia del rilascio della procura e sull'originale figuri la sottoscrizione del medesimo. In tal caso, infatti, l'annotazione riportata nella copia e sufficiente a render certo il conferimento del mandato professionale anteriormente alla notificazione del ricorso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)