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Sez. 1, Sentenza n. 2588 del 21/10/1967 (Rv. 329952 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PARTE COSTITUITA IN GIUDIZIO TRAMITE MANDATARIO AD NEGOTIA - MORTE DEL MANDATE E DEL MANDATARIO - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL DIFENSORE - INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO ED ESTINZIONE DEL MANDATO - ESCLUSIONE*
Stato
decisa il 1967-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329952-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PARTE COSTITUITA IN GIUDIZIO TRAMITE MANDATARIO AD NEGOTIA - MORTE DEL MANDATE E DEL MANDATARIO - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL DIFENSORE - INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO ED ESTINZIONE DEL MANDATO - ESCLUSIONE*

La morte del mandatario ad negotia costituitosi in giudizio per il mandante che sta in giudizio a mezzo di mandatario, in tanto hanno Rilevanza processuale ed importano la interruzione del processo in quanto siano dichiarate o notificate dal procuratore legale. E, infatti, del tutto irrilevante che la morte- come del resto, le altre cause modificatrici della capacita giuridica - di una delle parti siano note al giudice o alla controparte e siano da quest, ultima comunicate nel processo, in quanto la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, sopravvive al decesso del mandante o alle modificazioni della sua capacita, cosi come sopravvive alla revoca ed alla rinunzia della procura, fino alla sostituzione del difensore. -nella specie, nonostante che l, attore, costituito in giudizio tramite procuratore ad negotia, fosse deceduto in corso di lite, il giudice di merito aveva escluso che tale evento, non comunicato dal difensore, avesse determinato l, Estinzione del mandato. La S.C. ha confermato questa decisione, enunziando il principio di cui in massima-. Conforme alla sentenza n.1430-66, massima n.322843.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1728, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)