Sez. 3, Sentenza n. 2866 del 26/04/1983 (Rv. 427779 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PARTE COSTITUITA IN GIUDIZIO TRAMITE MANDATARIO "AD NEGOTIA" - MORTE DEL MANDANTE E DEL MANDATARIO - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL DIFENSORE - INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO ED INTERRUZIONE DEL MANDATO - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PARTE COSTITUITA IN GIUDIZIO TRAMITE MANDATARIO "AD NEGOTIA" - MORTE DEL MANDANTE E DEL MANDATARIO - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL DIFENSORE - INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO ED INTERRUZIONE DEL MANDATO - INSUSSISTENZA.*
La morte del mandatario ad negotia, costituitosi in giudizio per il mandante tramite procuratore legale, e la morte del mandante che sta in giudizio a mezzo di mandatario, in tanto hanno Rilevanza processuale ed importano la interruzione del processo, in quanto siano dichiarate o notificate dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte di una delle parti sia nota al giudice od alla controparte e sia da quest'ultima comunicata nel processo, sopravvivendo la rappresentanza processuale - per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice e alla controparte - al decesso del mandante. (V mass n 379586; (Conf 2588/67, mass n 329952; (Conf 1430/66, mass n 322843).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1728, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)