diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3881 del 19/04/1999 (Rv. 525525 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Omissioni contributive - Accreditamento dei contributi ex art. 39 legge n. 153 del 1969 in caso di fallimento del datore di lavoro - Revoca del fallimento - Automatica conservazione del diritto all'accreditamento dei contributi omessi - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525525-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

Con riguardo alla disciplina posta dall'art. 39 legge n. 153 del 1969 (che prescrive che, nei casi di fallimento, allorché si verifichino omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme necessarie dalle riserve delle relative gestioni), ove sopravvenga la revoca della dichiarazione di fallimento, rimangono salvi - per effetto dell'espresso disposto dell'art. 21 della legge fallimentare - solamente gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento; sicché tale ultima disposizione non trova applicazione con riguardo al diritto dei lavoratori all'accreditamento dei contributi omessi, atteso che questo non consegue automaticamente alla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro inadempiente.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 39, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)