Sez. L, Sentenza n. 12209 del 03/07/2004 (Rv. 574083 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Crisi aziendale ex legge n. 675 del 1977 - Accertamento - Ammissione al trattamento di integrazione - Discrezionalità - Fallimento della impresa - Necessità - Esclusione - Revoca o dichiarazione di nullità della sentenza di fallimento - Effetti - Caducazione del provvedimento di concessione del trattamento - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
Poiché, ai sensi dell'art. 25, comma settimo, della legge 12 agosto 1977, n. 675, introdotto dall'art. 2 del decreto legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1979, n. 301, in caso di fallimento di aziende industriali, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'art. 2 della medesima legge n. 675 del 1977, deve escludersi che il venir meno della dichiarazione di fallimento, per nullità o revoca della sentenza, possa avere alcuna incidenza sul provvedimento di concessione del trattamento straordinario, travolgendo il periodo di sospensione ed eliminando l'effetto dell'accreditamento della contribuzione figurativa, in quanto il provvedimento di concessione del trattamento straordinario costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sia quanto alla proposta da parte del Ministro del lavoro, sia quanto alla deliberazione da parte dell'organo collegiale competente, che non presuppone la dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25, Decreto Legge 26/05/1979 num. 159 art. 2, Legge 27/07/1979 num. 301 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)