Sez. L, Sentenza n. 2259 del 08/04/1980 (Rv. 405931 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI - RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - RIFERIMENTO A POSSIBILI LAVORI MANUALI MENO DURI - RILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI - RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - RIFERIMENTO A POSSIBILI LAVORI MANUALI MENO DURI - RILEVANZA - LIMITI.*
L'affermazione, secondo cui per il coltivatore diretto la riduzione della capacita di guadagno non puo essere esclusa considerando possibili lavori meno duri, fra quelli effettuati dal lavoratore manuale agricolo, e valida solo nei casi in cui la possibilita di lavori meno pesanti venga considerata sulla base di pure ipotesi; mentre se nel caso concreto sussiste per il coltivatore diretto la reale ed effettiva possibilita di esplicare altre occupazioni, anche di natura agricola che non richiedano eccessivi sforzi e non sottopongano il lavoratore alla rigida osservanza dei tempi e dei metodi propri del lavoro subordinato, detta possibilita va considerata al fine di valutare l'aliquota di riduzione della capacita di guadagno.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)