Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 05/12/1985 (Rv. 443229 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICI (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - LOCAZIONE STIPULATA IN NOME PROPRIO DAL MANDATARIO SU INCARICO FIDUCIARIO DEL PROPRIETARIO DEL BENE - LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI CESSAZIONE DELLA PROROGA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICI (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - LOCAZIONE STIPULATA IN NOME PROPRIO DAL MANDATARIO SU INCARICO FIDUCIARIO DEL PROPRIETARIO DEL BENE - LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI CESSAZIONE DELLA PROROGA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nell'ipotesi di contratto di locazione di un immobile stipulato in nome proprio dal mandatario, su incarico fiduciario del proprietario del bene, quest'ultimo - ai fini della legittimazione all'Azione di opposizione alla proroga legale della locazione ex art. 4 della legge n. 253 del 1950, la quale postula la qualità di parte del rapporto locativo e la titolarità di un diritto attuale al godimento dell'immobile - come non può invocare e giovarsi degli effetti propri della rappresentanza per difetto di contemplatio domini, così non può sostituirsi all'ex mandatario (parte formale del contratto) nella posizione di locatore, ove non abbia proceduto mediante la revoca anche tacita del mandato fiduciario alla assunzione della gestione diretta del rapporto di locazione. (Conf 1508/83, mass n 426339).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1724, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)