Sez. 3, Sentenza n. 1508 del 28/02/1983 (Rv. 426339 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - LOCAZIONE STIPULATA IN NOME PROPRIO DAL MANDATARIO SU INCARICO FIDUCIARIO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE - LEGITTIMAZIONE DI COSTUI ALL'AZIONE DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - PRESUPPOSTI - REVOCA DEL MANDATO FIDUCIARIO E GESTIONE DIRETTA DEL RAPPORTO - FORME.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - LOCAZIONE STIPULATA IN NOME PROPRIO DAL MANDATARIO SU INCARICO FIDUCIARIO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE - LEGITTIMAZIONE DI COSTUI ALL'AZIONE DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - PRESUPPOSTI - REVOCA DEL MANDATO FIDUCIARIO E GESTIONE DIRETTA DEL RAPPORTO - FORME.*
Nell'ipotesi di contratto stipulato in nome proprio dal mandatario, su incarico fiduciario del proprietario del bene, quest'ultimo, ai fini della legittimazione all'Esercizio dell'Azione di opposizione alla proroga legale della locazione ex art. 4 della legge n. 253 del 1950, che postula la qualità di parte del rapporto locativo e la titolarità di un diritto attuale al godimento dell'immobile, mentre non può giovarsi degli effetti propri della rappresentanza (difettando la contemplatio domini), può tuttavia con la revoca del mandato fiduciario, e la gestione diretta del rapporto, assentita dal conduttore, conseguire, oltre la ratifica degli Atti compiuti dal mandatario senza rappresentanza, relativamente agli effetti pregressi di essi, anche la sostituzione all'ex mandatario, parte formale del contratto, nella posizione di locatore. Nè l'operatività di siffatta modificazione soggettiva richiede che sia espressa in Forma scritta la revoca del mandato, ravvisabile, ai sensi dell'art. 1724 cod. civ., allorquando il mandante provveda egli stesso alla cura del negozio in precedenza affidato al mandatario, ovvero l'assenso del conduttore, che ben può desumersi da un suo comportamento univocamente concludente. (V 403/70, mass n 345361; (V 3294/68, mass n 336266; (V 1926/65, mass n 313690).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1724, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)