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Sez. 1, Sentenza n. 27473 del 09/12/2013 (Rv. 629448 - 01)

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Arbitri indicati nella clausola compromissoria - Arbitri della propria "competenza" - Sussistenza - Camera arbitrale - Potere di nomina degli arbitri - Sussistenza - Potere di decidere sulla competenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629448-01

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE

Gli arbitri indicati nella clausola compromissoria sono anche arbitri della propria "competenza", intesa quest'ultima come "potestas iudicandi", ma un identico potere non è riconoscibile a favore di un ufficio, quale è la camera arbitrale, che è un ente impersonale non confondibile con gli arbitri e che ha il potere di nomina di questi ultimi, ma non anche di prendere decisioni, tanto meno sulla competenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, il quale lamentava la violazione della clausola compromissoria, che prevedeva l'arbitrato della camera arbitrale interprofessionale, pretendendo che questa stessa camera avesse validamente declinato la sua competenza a favore della camera dei lavori pubblici, quando oltretutto la camera arbitrale si era limitata soltanto ad un parere in tal senso e per mezzo del suo segretario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 n. 2, Legge 11/11/1994 num. 109 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)