diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 17930 del 01/07/2008 (Rv. 604106 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Compenso agli arbitri per la definizione delle controversie sui lavori pubblici, ai sensi dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 - Liquidazione del Consiglio della Camera arbitrale - Impugnazione - Giurisdizione - Amministrativa - Esclusione - Ordinaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604106-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La giurisdizione sull'impugnazione della liquidazione del Consiglio della Camera arbitrale del compenso dovuto agli arbitri per la definizione delle controversie sui lavori pubblici, demandate ad un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1998 n. 415, non appartiene al giudice amministrativo, nè in sede di legittimità sul rilievo che tuteli un interesse legittimo, nè esclusiva ai sensi dell'art. 245 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per riferirsi l'espressione "provvedimenti dell'Autorità" alla Camera arbitrale in quanto prevista dal precedente art. 242. Infatti, poiché il principio di cui all'articolo 806, primo comma, cod. proc. civ., per il quale "le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte", ha carattere generale, costituzionalmente garantito (artt. 24, primo comma, in relazione all'art. 102, primo comma, Costituzione), tra le parti e gli arbitri del giudizio arbitrale sui lavori pubblici, non diversamente che nell'arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile, si instaura un rapporto di prestazione d'opera intellettuale dal quale deriva il diritto soggettivo di credito al compenso in favore degli arbitri. Inoltre, l'espressione succitata si riferisce all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dall'art. 6 del medesimo d.lgs. n. 163 del 2006, e non anche alla Camera arbitrale, che è organo distinto ed autonomo da quella. Pertanto, l'impugnazione in oggetto deve essere proposta dinanzi al Giudice ordinario, secondo le norme dell'art. 814, secondo e terzo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 32 CORTE COST., Legge 18/11/1998 num. 415 art. 10, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 6, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 242, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 806 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 1, Costituzione art. 102 com. 1, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/12/2000 num. 398 art. 10, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 150, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 151

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)