Sez. U, Sentenza n. 8541 del 04/08/1995 (Rv. 493559 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Affidamento a trattativa privata - Procedimento di formazione del contratto - Interessi legittimi - Configurabilità - Esclusione - Interruzione delle trattative da parte della P.A. - Controversia promossa dal privato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
In tema di appalto di opere pubbliche, quando la Pubblica Amministrazione, ai fini dell'affidamento dell'appalto a trattativa privata, agisce "iure privatorum", senza fare uso di poteri in qualche modo autoritativi e in posizione del tutto paritetica con il privato, ponendo in essere un'attività negoziale assolutamente libera e svincolata da un qualsiasi schema procedimentale, non sono configurabili, nel procedimento di formazione del contratto, interessi legittimi a favore del privato candidato alla conclusione del contratto medesimo (attesa la mancanza di norme precostituite che, proteggendo in maniera indiretta e mediata la posizione del privato, determinano il sorgere di interessi legittimi al corretto e regolare svolgimento del procedimento), ma soltanto posizioni di diritto soggettivo, con la conseguenza che, nel caso in cui la P.A. interrompa le trattative, la controversia promossa dal privato che si ritenga leso da tale comportamento, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)