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Sez. U, Sentenza n. 10525 del 27/11/1996 (Rv. 500823 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Conclusione da parte della P.A. "iure privatorum" - Controversia - Devoluzione al giudice ordinario - Conseguenze - Indagine diretta ad accertare l'eventuale colpa dell'amministrazione committente - Limiti dei poteri del giudice ordinario - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500823-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

Nell'ambito di un negozio concluso dalla P.A. "iure privatorum" (nell'ipotesi appalto per la costruzione della rete fognaria comunale e per la sistemazione del centro storico) non si configura un potere discrezionale dell'amministrazione, il cui comportamento va, pertanto, valutato come quello di un qualsiasi committente privato, senza alcuna limitazione, per il giudice ordinario - al quale è devoluta la cognizione delle relative controversie -, nell'indagine diretta ad accertarne l'eventuale colpa (agendo, nella specie, l'appaltatore per la risoluzione del contratto sulla base di asserite carenze progettuali attribuite alla committente), in quanto la preminenza della posizione riservata alla P.A. committente e l'essere l'opera appaltata rivolta a fini pubblici non incidono sulla natura privatistica del contratto di appalto di opere pubbliche, dal quale derivano, per l'appaltatore, veri e propri diritti soggettivi, con correlativi obblighi a carico dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)