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Sez. U, Sentenza n. 5631 del 19/06/1996 (Rv. 498168 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Ricorso ex art. 42 cod. proc. civ. novellato contro provvedimento di sospensione del processo - Accoglimento - Pronuncia della Corte di cassazione - Annullamento del provvedimento impugnato.
Stato
decisa il 1996-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498168-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE

Nell'accogliere il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 42, nuovo testo, cod. proc. civ., contro ordinanza del giudice di merito di sospensione del processo, la Corte di cassazione non può emettere pronuncia diversa da quella di cassazione del provvedimento impugnato, in difetto di qualsiasi indicazione emergente dalla norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)