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Sez. L, Sentenza n. 11006 del 08/11/1997 (Rv. 509643 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Principio della prevalenza del giudizio penale su quello civile - Insussistenza - Principio generale della completa autonomia e separazione dei due giudizi - Configurabilità - Accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti in giudizio - Loro autonomo accertamento da parte del giudice - Necessità - Sospensione del processo civile al di fuori delle specifiche ipotesi previste nell'art. 75 del cod. proc. pen. - Inammissibilità- Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509643-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, comma secondo del codice abrogato né sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate (art. 24 e seguenti dello stesso codice) con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 cod. proc. civ. in occasione della sua riformulazione ad opera dell'art. 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, e che, viceversa, sia stato instaurato dal legislatore il diverso sistema della pressoché completa autonomia e separazione dei due giudizi nel senso che, tranne alcune particolari ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma terzo, del nuovo codice di procedura penale (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado) il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale, e, inoltre, anche nel senso che il giudice civile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti in giudizi(Nella specie in base all'indicato principio la S. C., applicando l'art. 42 cod. proc. civ. quale risultante a seguito dell'art. 6 della cit. legge 26 novembre 1990, n. 353, ha cassato l'ordinanza con cui il Pretore - giudice del lavoro, investito di una impugnativa di licenziamento, aveva sospeso il processo per la pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore, avente ad oggetto i fatti posti dal datore di lavoro alla base del recesso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 75, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)