Sez. 2, Sentenza n. 7457 del 14/04/2015 (Rv. 635000 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Domanda principale accolta in primo grado - Domanda subordinata rimasta assorbita - Riproposizione in appello - Necessità - Omissione - Conseguenze - Presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
L'appellato che ha visto accogliere nel giudizio di primo grado la sua domanda principale è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest'ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)